Che cosa è il D.V.R?
Se sei il/la titolare di un attività ti sarà sicuramente capitato di imbatterti nel D.V.R, acronimo che sta per Documento di Valutazione dei Rischi.
Il testo unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008) prevede infatti all’art. 17 che il datore di lavoro effettui una valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed individui le misure necessarie per prevenire gli incidenti e ridurre il loro potenziale danno.
Oltre ad essere un adempimento di legge, la valutazione dei rischi è uno degli strumenti più importanti nella cassetta degli attrezzi di un datore di lavoro per evitare potenziali situazioni pericolose per la salute e l’incolumità dei lavoratori.
Abbiamo pensato di provare a rispondere ad alcune delle domande più gettonate in questo ambito per provare a dare supporto a tutte quelle persone che stiano aprendo l’attività o vogliano valutare l’adempienza della propria organizzazione alle leggi in vigore.
Chi deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi?
La valutazione dei rischi è uno dei compiti espressamente indicati dal legislatore come quelli affidati inderogabilmente al Datore di Lavoro.
Chi può aiutare il Datore di Lavoro nella Valutazione dei Rischi?
Le figure di supporto per il datore di lavoro nell’effettuazione della Valutazione dei Rischi sono due:
– Il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), qualora questi non coincida con il datore di lavoro.
– Il Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro
Esiste un format obbligatorio per redigere il DVR?
Il legislatore ha dato piena liberta al Datore di Lavoro nella scelta della forma di redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, dando solo indicazione dei requisiti e dei criteri che ogni Datore di Lavoro debba adottare nella sua realizzazione.
Ad ogni modo le aziende fino a 10 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate approvate dalla Commissione Consultiva Permanente e pubblicate con Decreto Interministeriale del 30.11.2012.
Questa procedura standardizzata può essere utilizzata anche da aziende fino a 50 lavoratori (con esclusione di quelle ad alto rischio nonché quelle in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni-mutageni, o connessi all’esposizione ad amianto).
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